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La questione dell’onere della prova in relazione all’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni

Marzo 14, 2014 11:21 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

La questione dell’onere della prova in relazione all’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni – lett. b) dell’art. 6 della legge n. 194 del 1978, che consente detta interruzione quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna

Corte di Cassazione, sez. III Civile
Sentenza 10 dicembre 2013 n. 27528

 

E’ onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se la gestante fosse stata informata delle malformazioni del concepito, si sarebbe determinato un grave pericolo per la sua salute ed avrebbe deciso di interrompere la gravidanza.

Già con Cass., 2 febbraio 2010, n. 2354 si è ribadito che il risarcimento dei danni cagionati dalla violazione del diritto interrompere la gravidanza è condizionato dalla dimostrazione, a carico dell’istante, dei presupposti di operatività della fattispecie di cui all’art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, con ciò imponendosi al giudice del merito di accertare, «ex ante, se la conoscibilità delle rilevanti anomalie e malformazioni del feto – secondo la diagnostica a disposizione all’epoca in relazione alla possibilità di riscontrarle – avrebbe determinato (con un giudizio di prognosi postuma) un grave pericolo della lesione del diritto alla salute della madre, avuto riguardo alle condizioni concrete fisiopsichiche patologiche della stessa e secondo la scienza medica di allora in base alla regola causale del più probabile che non (…), così da determinare i presupposti per attuare la tutela di tale interesse – ritenuto dall’ordinamento prevalente su quello alla nascita del concepito gravemente malformato, purché non giunto ad uno stadio di formazione e maturità che ne rende possibile la sua vita autonoma (L. n. 194 del 1978, art. 7, comma 3) – consentendo alla madre di interrompere la gravidanza, quale intervento terapeutico complementare (art. 6, lett. b), stessa legge)».

Nella stessa ottica si è collocata anche Cass., 13 luglio 2011, n. 15386, che afferma gravare certamente sulla parte attrice l’onere di provare che, al momento del fatto, sussistevano le condizioni per l’interruzione di gravidanza, riconoscendo a tal fine la validità del ricorso alle presunzioni.

Ma in tale prospettiva – come evidenziato dalla stessa Cass. n. 7269 del 2013 – è da ricondurre anche Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, sebbene essa muova dalla premessa per cui il problema probatorio insorge a fronte della contestazione del convenuto in ordine all’assunto che all’interruzione della gravidanza la donna si sarebbe determinata se fosse stata informata.

E, difatti, nell’ampio ed articolato corredo argomentativo che la richiamata sentenza del 2012 sviluppa anche in punto di delibazione degli oneri probatori delle parti, trova eminente risalto il dato per, cui la richiesta di accertamento diagnostico, in assenza di una espressa manifestazione di volontà di interrompere la gravidanza in caso di risultato infausto dello stesso, costituisce soltanto elemento indiziante di una volontà che si presume orientata verso un determinato esito finale, con la necessità che il giudice di merito desuma caso per caso, senza il ricorso a generalizzazioni di tipo statistico (o di cd. probabilità a priori), le conseguenti inferenze probatorie e il successivo riparto dei relativi oneri.

Sicché, come avverte la citata Cass. n. 7269 del 2013 (sulla scia della precedente Cass. n. 16754 del 2012), sono, altresì, da evitare letture esegetiche che forzino dati enucleabili dalla fenomenologia sociologica e surrettiziamente introducano una presunzione iuris tantum di sussistenza delle condizioni che quella interruzione avrebbero legittimato, la quale verrebbe a far gravare sul medico un onere di prova sotto certi profili per vero diabolico e tale da portare ad una tracimazione del giudizio risarcitorio in una vicenda para-assicurativa collegata al solo verificarsi dell’evento di danno e dell’inadempimento del sanitario.


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