Nel caso oggetto di decisione, la Corte di Cassazione ha condannato al risarcimento del danno un medico e la struttura sanitaria, per un intervento chirurgico mal riuscito e per non aver adeguatamente informato il paziente dei rischi dell’intervento stesso.
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente sosteneva che i giudici del merito avrebbero fatto erronea applicazione delle regole sul consenso informato, applicando retroattivamente le norme dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge 30 luglio 1998, n. 281, e dell’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata con la legge 28 marzo 2001, n. 145, in relazione a un fatto verificatasi in periodo antecedente.
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