Le regole di giudizio che presiedono all’accertamento della responsabilità nella causalità omissiva e in quella commissiva: nella causalità omissiva, il giudizio controfattuale rilevante ai fini dell’accertamento del nesso di causalità va compiuto dando per avvenuta la pretesa condotta impeditiva dell’evento e chiedendosi se, posta in essere la medesima, l’evento sarebbe ugualmente avvenuto in termini di elevata credibilità razionale; invece, nella causalità commissiva tale giudizio va effettuato chiedendosi se, ipotizzando non avvenuta la condotta commissiva incriminata, l’evento si sarebbe ugualmente verificato, in termini di elevata credibilità razionale.
Ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento (art. 41 c.p., comma 2), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio dell’equivalenza delle cause di cui all’articolo 41 c.p., comma 1.
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