La mancata acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente a oggetto l’intervento medico, sicché in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche e all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi dà luogo a un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per l’errata esecuzione di quest’ultimo.
L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente.
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