Tale legittimazione spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori.
Come noto, il sistema introdotto dalla L. n. 833 del 1978, nel quale le Usl, in quanto prive di personalità giuridica – ancorché dotate di soggettività, erano considerate enti strumentali dei Comuni, è stato radicalmente mutato dalla Riforma sanitaria introdotta con il D.lgs. n. 502 del 1992, prevedente la soppressione delle Usl e il trasferimento delle relative funzioni alle neo costituite Ausl.
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