Costituisce ius receptum che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale.
L’eventuale interferenza, che può determinarsi tra tali giudizi, pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti (nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di giurisdizione (fra le varie Sez. Unite 28 novembre 2013 n. 26582; Sez. Unite ord. 04 gennaio 2012 n. 11; Sez. Unite ord. 04 dicembre 2009 n. 25495).
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