di S. Marinello
Rischio Sanità n. 49 – giugno 2013
Il Tribunale di Milano, sez. IX Penale, con ordinanza del 21 marzo 2013 ha sollevato questione di costituzionalità in ordine all’art. 3 del c.d. decreto Balduzzi (legge 189 del 2012), che così dispone: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. In estrema sintesi, la nuova disposizione normativa:
• riguarda soltanto i soggetti che esercitano una professione sanitaria nello svolgimento della propria attività;
• comporta l’esonero della responsabilità penale per colpa lieve, purché l’operatore sanitario si attenga alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica;
• lascia invariata la responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc;
• obbliga il giudice nella “determinazione del risarcimento del danno”, ovvero nella determinazione del danno cagionato, a tener conto della condotta lievemente colposa.
continua...
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