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La causalità per fatto omissivo in attività sanitaria

Cassazione civile sez. III, 19/01/2016 n. 768

Marzo 8, 2016 12:15 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

I principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale; ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale e in sede civile è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre nel secondo vale il principio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, fermo restando che la regola della certezza probabilistica non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).


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La causalità per fatto omissivo in attività sanitaria Reviewed by on . I principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità c I principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità c Rating: 0

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