Nella responsabilità per un intervento eseguito da un medico specialista presso una casa di cura, quest’ultima risponde dei danni patiti dal paziente sia per inadempimento proprio ex art. 1218 c.c., sia per fatto del proprio dipendente incorso in responsabilità professionale, in modo tale che, in mancanza di prova sul riparto delle rispettive responsabilità, il criterio applicabile è quello dell’equivalenza oltre a quello della solidarietà passiva ex lege.
Cassazione civile sez. III, 21/12/2015 n. 25605