Corte di cassazione, sez. III civile
Sentenza 19 febbraio 2013, n. 4030
Spetta il risarcimento dei danni conseguenti a un intervento chirurgico effettuato a seguito di una errata diagnosi di cancro, che ha provocato un’invalidità permanente nel paziente.
Il caso di specie si caratterizza da un contestuale errore di informazione e di assenso all’atto chirurgico, ma l’errore diagnostico non deriva da colpa lieve, ma da una gravissima negligenza: l’avere operato prima di avere la certezza di un tumore conclamato e diffuso tale da rendere improrogabile l’intervento, mentre, si assume, che si trattava di intervento routinario.
Non è dunque avvenuto un incontro di volontà efficace in relazione a un contenuto di informazione medica assolutamente carente e fuorviante.
Vero è che la legge Balduzzi ha depenalizzato la responsabilità del medico per colpa lieve, ma va ricordato anche che la prova della colpa lieve non esime dalla responsabilità civile; nel caso di specie, i medici e la struttura non hanno dato la prova esimente della complicanza non prevedibile o non prevenibile dell’intervento, mentre la prova incombe alla parte che assume l’obbligo di garanzia della salute.