Nella responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere assolto in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali
- il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro
- le precarie condizioni psico-fisiche della gestante
- le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva
continua...
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