Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un referto con false attestazioni diagnostiche, in quanto la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.
Poichè i certificati medici recano la falsa attestazione diagnostica di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del suo autore, essi, sono stati correttamente ritenuti rientrante nella categoria degli atti pubblici di fede privilegiata in quanto la diagnosi ivi formulata assume rilievo giuridico anche esterno alla mera indicazione sanitaria, proprio perchè i medici, sebbene sulla base delle false indicazioni fornite dagli indagati, hanno pur sempre effettuato, come correttamente rilevato, una propria valutazione medica, compendiata nella diagnosi e nella prognosi (Cassazione penale sez. II, sentenza del 29/05/2014 n. 26318).