Corte di cassazione, sez. V penale, sentenza 6 agosto 2010, n. 31394
Non sussiste la responsabilità penale del medico per il decesso del paziente conseguito all’esecuzione di un esame endoscopico invasivo, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo del relativo atto di consenso informato, laddove sia appurato che la condotta del medico è conforme a canoni di diligenza, prudenza e perizia, rispetto alle peculiari conoscenze scientifiche diffuse nella comunità medica all’epoca dei fatti e che, in forza di esse, lo strumento diagnostico e terapeutico di cui si tratta è il più indicato, tenuto conto della patologia riscontrata e della storia clinica del paziente.