Nella responsabilità professionale sanitaria, l’eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido legame causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.
Affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere, è necessario che:
- l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella
- il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.
Il giudice di merito, chiamato a valutare la correttezza dell’operato di qualsiasi professionista, deve stabilire se essa sia stata conforme a quella che, nelle stesse circostanze, avrebbe tenuto il professionista medio; l’operato del medico è dunque diligente, e va esente da colpa, quando qualunque altro medico, nelle medesime circostanze concrete, avrebbe tenuto una condotta analoga.
Cassazione civile sez. III, 12/06/2015 n. 12218