Primo obbligo del pronto soccorso, infatti, che con l’accettazione prende in carico il paziente, dopo averlo visitato ed aver disposto la visita psichiatrica, è assicurare che la situazione di attesa del paziente sia svolta in condizioni di sicurezza, per evitarle di nuocere a sé o ad altri pazienti ricoverati (Corte di Cassazione, sez. III Civile, 16 maggio 2014, n. 10832).
A proposito della responsabilità per omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di persona ospite di un reparto psichiatrico non interdetta né sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio, la Cassazione ha in più di una occasione ricondotto il rapporto nell’ambito contrattuale, ed in particolare di quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che di ospitalità alberghiera, che obbligazioni di assistenza e protezione, obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
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