La struttura sanitaria risponde non solo dell’inadempimento delle obbligazioni su di essa incombenti, ma anche dell’inadempimento della prestazione svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell’organizzazione aziendale.
Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia, possa apparire riconducibile alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione del danneggiato, il giudice deve accertare l’efficienza della condotta rispetto all’evento, in applicazione della regola di cui all’articolo 41 del codice penale, così da ascrivere il fatto dannoso interamente all’autore della stessa, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa incidenza delle varie concause sul piano della causalità giuridica.
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