di Samuele Marinello
Rischio Sanità n. 20 – Marzo 2006
In caso di omessa diagnosi di malformazioni al feto, il risarcimento dei danni spetta non solo alla madre, ma anche al padre in quanto soggetto “protetto” dal contratto con il medico.
Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 20320 del 20 ottobre 2005), la quale ha inoltre precisato che il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza.
continua...
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