Risulta corretto l’impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, in consonanza con le risultanze degli accertamenti peritali, che, pur trovandosi la patologia lamentata dalla paziente in indiscutibile rapporto causale con l’intervento, era del tutto non configurabile, nella specie, qualsiasi condotta colposa dell’operatore, a carico del quale non erano emerse note di imperizia, imprudenza o negligenza, ed al quale non erano altresì ascrivibili errori tecnici nell’esecuzione dell’operazione, mentre la stessa scelta del trattamento era stata compiuta in conformità con le metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica dell’epoca.
continua...
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