Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, vantato da chi lamenta di aver contratto una malattia da emotrasfusione, decorre, non già dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche
continua...
RISERVATO AGLI ABBONATI A RISCHIOSANITA'.it
REGISTRATI |
Tale momento può certamente decorrere da quando cui viene presentata domanda di indennizzo.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, ai sensi degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Corte d’Appello di Milano, sez. I civile, sentenza 20.09.2014 n. 3447