Ferma la qualità di incaricato di pubblico servizio attribuibile, per risalente ed immodificata giurisprudenza all’infermiere, considerato che la circostanza che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende Sanitarie sia retta dalle norme del codice civile, non vale a rendere privatistica la natura delle prestazioni dei suddetti soggetti le quali sono inserite nell’attività, certamente di natura pubblica, del servizio sanitario per tutte quelle persone, infermieri ed anche operatori tecnici addetti all’assistenza, con rapporto diretto e personale, del malato.
Rientra nel “proprium” dell’infermiere professionale quello di controllare il decorso della malattia o convalescenza del paziente ricoverato, fungendo da necessario tramite con il medico del reparto a fronte di situazioni, come quella di specie (ricoverata non protetta farmacologicamente che segnala violento mal di testa, accompagnato da vomito e perdita di equilibrio, con caduta, che ha causato una contusione all’arcata sopracciliare) suscettibili di spiegazioni plurime in termini di ragionevoli sviluppi patologici, tali comunque da esigere l’intervento di mediazione ed interpretazione professionale del medico del reparto.
continua...
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