Il medico imprudente e negligente non può invocare una pretesa adesione alle linee guida per eludere la propria responsabilità
L’imputato era stato chiamato a rispondere della morte della paziente, deceduta dopo essere stata sottoposta a intervento chirurgico, a seguito di shock anafilattico gravissimo provocato dalla somministrazione di antibiotico con compromissione polmonare e cardiaca, conseguente arresto cardio- circolatorio e coma cerebrale atossico.
L’addebito di colpa al sanitario medico che aveva eseguito l’intervento chirurgico e disposto successivamente per il decorso post-operatorio era di aver somministrato un farmaco, notoriamente allergizzante, pur sapendo che la paziente era un soggetto allergico, senza avere proceduto, nel pre-operatorio, ad alcun approfondimento, essendosi limitata la raccolta anamnestica a quanto riferito dalla paziente, senza il riscontro di adeguata documentazione sanitaria e sussistendo, comunque, tutto il tempo necessario per i dovuti approfondimenti, visto che l’intervento non era urgente.
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