La circostanza che il medico, oltre a qualificarsi come ausiliario della casa di cura, sia anche parte di un rapporto contrattuale con il paziente è priva di rilievo ai fini dell’affermazione della responsabilità (anch’essa contrattuale) della struttura sanitaria, atteso che il medico stesso resta comunque un suo ausiliario, del quale quest’ultima deve in via necessitata avvalersi per l’esecuzione della propria, complessa prestazione scaturente dal contratto atipico di spedalità, alla luce del collegamento necessario tra la prestazione principale e l’organizzazione aziendale.
Cassazione civile sez. III, 20/05/2015 n. 10254
Il medico, ausiliario necessario della casa di cura
Cassazione civile sez. III, 20/05/2015 n. 10254