Il danno (cd. danno/evento) causato dall’emotrasfusione è infatti rappresentato dalla contrazione del virus, mentre l’insorgenza e la successiva evoluzione dei conseguenti danni epatici riguardano esclusivamente l’entità del pregiudizio derivante dall’illecito (e cioè il cd. danno/conseguenza).
È quindi corretta, in diritto, la conclusione della corte di merito secondo la quale la prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dal momento in cui vi è evidenza (o possibile evidenza) della avvenuta contrazione del virus HCV in conseguenza di una determinata emotrasfusione, e non solo dal momento dell’accertamento in concreto dei conseguenti danni epatici.
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