di R. Tacconi
Rischio Sanità n. 36 – Marzo 2010
Il D.M. 14.07.2009, entrato in vigore il 14.03.2010, impone, nei fatti, un deciso cambiamento di rotta alle assicurazioni per le sperimentazioni promosse dagli enti sanitari, in quanto, per rispettare i parametri fissati dal decreto, non è più possibile fare ricorso alla copertura nell’ambito delle polizza di RC generale dell’ente.
Il tipo di postuma (che arriva a 10 anni per determinate tipologie di sperimentazioni), i massimali dedicati per protocollo, che possono arrivare ad un minimo di € 10.000.000 se i pazienti sono più di 200, la possibilità per ogni centro di stipulare una polizza separata per i propri pazienti, nel caso di sperimentazione multicentrica, con il rischio di sovra esposizioni di cumulo di massimali per i possibili assicuratori, fanno sì che si debba seguire necessariamente la via delle quotazione ed assicurazione per singolo protocollo.
continua...
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