I poteri del consulente tecnico d’ufficio sono fissati dall’art. 194 c.p.c.
Tale norma stabilisce che il consulente tecnico:
- assiste alle udienze, se vi è invitato dal giudice
- “compie le indagini” che gli sono commesse dal giudice
- se autorizzato dal giudice, può domandare chiarimenti alle parti, “assumere informazioni” da terzi, eseguire piante, calchi e rilievi.
Tale norma non può intendersi alla lettera, nè essere letta isolatamente, perché condurrebbe a esiti paradossali.
Le espressioni “indagini commesse dal giudice”, “chiarimenti richiesti alle parti”, e “informazioni assunte da terzi” sono, infatti, così sconfinate, da potere teoricamente estendersi a ricomprendere persino il compimento di veri e propri atti istruttori, quali l’interrogatorio delle parti o di testimoni.
L’art. 194 c.p.c. va dunque letto in connessione da un lato con le norme che disciplinano i poteri delle parti ed il principio dispositivo (artt. 112 e 115 c.p.c.); dall’altro con le norme che disciplinano l’istruttoria e l’assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice (artt. 202 e ss. c.p.c.).
continua...
RISERVATO AGLI ABBONATI A RISCHIOSANITA'.it
REGISTRATI |