di L. Poli
Rischio Sanità n. 54 – settembre 2014
Per trattare questo argomento, occorrerà brevemente riassumere il quadro normativo che disciplina la responsabilità civile per danni a terzi che risulta applicabile ai sanitari ed in particolare ai medici dipendenti del S.S.N.. Occorre quindi prendere le mosse dall’art. 28 del DPR 761/79, il quale stabilisce: “in materia di responsabilità, ai dipendenti delle Unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello stato di cui al DPR 10 gennaio 1957 n. 3 e successive integrazioni e modificazioni”. Il DPR 3/57 stabilisce all’art. 22 che “l’impiegato che nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferito dalle leggi o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo”. A propria volta l’art. 23 definisce danno ingiusto ai sensi del citato art. 22: “il danno derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”. Vi è infine da considerare l’art.lo 28 della Costituzione Italiana che prevede: “I funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici, sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende alla Stato e agli enti pubblici”. Alla stregua di tale combinato disposto dunque i dipendenti pubblici risultano soggetti ad azione diretta da parte del terzo danneggiato esclusivamente nei casi in cui il danno sia stato compiuto dolosamente o con un gradiente di colpa che possa essere definita “grave”.
continua...
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