La grave imperizia del medico nel non essersi accorto dell’entità effettiva della lacerazione subìta dalla partoriente.
L’accertamento giudiziale dei fatti compiuti dal giudice civile (stessa cosa dicasi per l’accertamento avvenuto in via transattiva) non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa e il giudice contabile può avvalersene ai fini della formulazione, anche sulla base della documentazione acquisita in quella sede, di un suo autonomo convincimento, rispetto all’an e al quantum della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero contabile.
Il Collegio era chiamato dunque a valutare se nelle condotte delle odierne convenute siano ravvisabili tutti gli elementi integranti la responsabilità amministrativa e, segnatamente, il danno erariale, il rapporto di servizio, il nesso di causalità tra la condotta tenuta e i danni subiti dall’ente e l’elemento soggettivo della colpa grave.
continua...
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