Rivalsa della Corte dei Conti e franchigia nella polizza assicurativa dell’Ente
Il caso è relativo a un danno indiretto da colpa medica, che deriva dal risarcimento ottenuto dalla paziente a causa della dimenticanza di un corpo estraneo nel sito operatorio.
La paziente era stata sottoposta a un intervento di rimozione di una garza dimenticata nell’addome nel corso di un precedente intervento di splenectomia, e per tale vicenda aveva ricevuto dall’assicurazione aziendale, a titolo di definizione transattiva di ogni possibile pretesa, una somma poi rimborsata dall’Azienda Ospedaliera, trattandosi di importo inferiore alla franchigia assicurativa.
La prescrizione – La sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14/QM/2011 afferma che debbano essere tenuti distinti i profili del
- perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria
- e quello della certezza e attualità del danno
differenziando quindi i momenti in cui il risarcimento diventa esigibile (dal passaggio in giudicato della sentenza o dal conferimento dell’esecutività alla transazione) e in cui vi sia la concreta soddisfazione del terzo (dal pagamento effettivo della somma liquidata in sentenza o in transazione) con corrispondente riflesso negativo sulle risorse finanziarie pubbliche.
In tal senso le SS.RR. identificano il dies a quo del decorso del termine prescrizionale con il momento della data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, quando cioè il danno indiretto assume i caratteri di concretezza, attualità e irreversibilità con l’effettivo pagamento.
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