Il principio della non invocabilità del foro del consumatore in caso di prestazioni rese in ambito di servizio sanitario pubblico non vale per il caso di prestazioni effettuate da aziende, seppur facenti parte del servizio sanitario nazionale, in ambito privatistico.
Non essendo stata messa in discussione la natura privatistica del rapporto sia con il medico sia con la Casa di Cura e che l’accordo con il medico e la previsione che l’intervento si svolgesse presso la casa di cura non poteva non contemplare che lo svolgimento dell’intervento presso di essa supponesse un accordo anche con essa, l’esistenza del foro del consumatore si configurava alla luce di quanto affermato da Cass. n. 27391 del 2014.