giovedì , 30 Novembre 2023

Home » Giurisprudenza » Errore di esecuzione dell’osteotomia

Errore di esecuzione dell’osteotomia

Cassazione penale sez. IV, 21/11/2014 n. 26985

Settembre 10, 2015 2:55 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

E’ sussistente l’errore di esecuzione dell’osteotomia che ha comportato la necessità di effettuazione del secondo intervento che certamente avrebbe potuto essere evitato, ove il primo fosse stato correttamente eseguito, così sussistendo il nesso di causalità in quanto l’errata esecuzione aveva determinato il protrarsi della malattia del paziente.

 

La mobilizzazione del frammento osseo, possibile complicanza dell’intervento eseguito, si verificò, tuttavia, nell’immediato post- operatorio, da ascriversi ad un errore nell’esecuzione della tetto plastica, errore evitabile dall’operatore se dotato di sufficiente diligenza ed esperienza.

Quanto all’applicabilità della c.d. Legge Balduzzi la Corte territoriale ha sottolineato che per la gravità della colpa, concernente l’imperizia nell’esecuzione di un intervento nel quale il medico è specialista, egli non poteva beneficiare dell’esenzione di responsabilità ivi prevista dall’art. 3 della citata novella (L. 8 novembre 2012, n. 189) secondo cui l’esercente di professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve.

Sul punto il motivo proposto è privo di specificità: l’assunto concernente l’avvenuto rispetto delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali resta infatti mera enunciazione, essendo stata omessa la necessaria allegazione delle linee guida alle quali la condotta del Medico si sarebbe conformata.

L’allegazione si rende necessaria ai fini della verifica della correttezza e scientificità delle stesse: solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico e attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante valutare la conformità a esse della condotta del medico al fine di escludere profili di colpa.

Cassazione penale sez. IV, 21/11/2014 n. 26985


PONIQUESITOCONTATTAESPERTOCOLLABORA

Errore di esecuzione dell’osteotomia Reviewed by on . E’ sussistente l'errore di esecuzione dell'osteotomia che ha comportato la necessità di effettuazione del secondo intervento che certamente avrebbe potuto esser E’ sussistente l'errore di esecuzione dell'osteotomia che ha comportato la necessità di effettuazione del secondo intervento che certamente avrebbe potuto esser Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

leaderboard_PROMO
scroll to top