di Samuele Marinello
Rischio Sanità n. 19 – Dicembre 2005
In tema di cooperazione colposa medica addebitabile a una équipe chirurgica, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere la particolare situazione di anticipato scioglimento del team chirurgico dovuto all’allontanamento di uno dei partecipanti, allorché l’operazione non era ancora terminata. In sintesi la Cassazione ha stabilito che l’anticipato scioglimento dell’équipe chirurgica per cause giustificate o dalla semplicità delle residue attività da compiere o dalla impellente necessità di uno dei componenti dell’équipe di prestare la propria opera professionale per la cura indilazionabile di altro o altri pazienti, o – a maggior ragione – per il concorso di entrambe le cause, ben può esonerare da responsabilità colposa il medico allontanatosi, che non era quindi presente nel momento in cui o è stata omessa la dovuta prestazione professionale (negligenza), o è stato eseguito un maldestro intervento (imperizia o imprudenza), che ha causato conseguenze colpose per il paziente (Cassazione, sez. IV penale, sentenza 16 giugno 2005, n. 22579).
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