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Encefalopatia da sofferenza ipossico ischemica perinatale

Tribunale di Palermo, sez. III Civile, sentenza 5 luglio 2017 n. 3612

Settembre 5, 2017 10:11 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

L’affermazione della responsabilità del medico per i danni celebrali da ipossia patiti da un neonato, e causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova – che deve essere fornita dal danneggiato – della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari ed il danno, prova da ritenere sussistente quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato; una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta.


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Encefalopatia da sofferenza ipossico ischemica perinatale Reviewed by on . L'affermazione della responsabilità del medico per i danni celebrali da ipossia patiti da un neonato, e causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la p L'affermazione della responsabilità del medico per i danni celebrali da ipossia patiti da un neonato, e causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la p Rating: 0

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