mercoledì , 29 Novembre 2023

Home » Giurisprudenza » Emotrasfusioni, legittimazione passiva del Ministero della Salute o delle Aziende Sanitarie?

Emotrasfusioni, legittimazione passiva del Ministero della Salute o delle Aziende Sanitarie?

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 febbraio 2018 n. 3685

Marzo 1, 2018 10:05 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Tra paziente e struttura ospedaliera si configura un rapporto contrattuale autonomo e atipico (c.d. di spedalità), in forza del quale la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.

In questo solco, avuto riguardo allo specifico tema della responsabilità da trasfusioni di sangue infetto, è stato affermato (si veda Cass. n. 15453/2011) che la responsabilità extracontrattuale del Ministero, in ordine ai compiti di controllo, direzione e vigilanza, non esclude affatto quella (eventualmente) a carico della struttura e dei medici, a carattere, invece, contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., quanto meno in relazione al c.d. contatto sociale che viene a instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni.

Così stando le cose, la Corte di merito ha errato nell’individuare il legittimato passivo nel Ministero della Salute anziché, come avrebbe dovuto alla luce delle prospettazioni attoree, nella ex USL, d’altronde unica evocata in giudizio.

Non è superfluo aggiungere che la presente decisione non si pone in contrasto con la recente Cass. n. 3261/2016, secondo cui In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale.

Il profilo in quel caso esaminato, e riportato nella massima che precede, attiene infatti al piano del merito, che resta ovviamente e interamente impregiudicato nel giudizio di rinvio conseguente alla presente pronuncia.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 febbraio 2018 n. 3685

Emotrasfusioni, legittimazione passiva del Ministero della Salute o delle Aziende Sanitarie? Reviewed by on . Tra paziente e struttura ospedaliera si configura un rapporto contrattuale autonomo e atipico (c.d. di spedalità), in forza del quale la struttura deve quindi f Tra paziente e struttura ospedaliera si configura un rapporto contrattuale autonomo e atipico (c.d. di spedalità), in forza del quale la struttura deve quindi f Rating: 0

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

leaderboard_PROMO
scroll to top