Posto che il giudizio di appello continua a ispirarsi a una logica del evolutiva e, quindi, di revisio prioris istantiae sebbene nei limiti della specificità dei motivi di appello, si deve ritenere affetta da nullità ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. la sentenza di appello, la quale, sollecitata dall’appello a controllare la decisione del giudice di primo grado in
continua...
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