Durante un’operazione medica, in caso di cooperazione multidisciplinare anche non contestuale, ogni sanitario non solo è tenuto a rispettare i canoni di diligenza e prudenza delle proprie prestazioni, ma anche all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ultimo, principio applicabile anche al personale paramedico nell’àmbito delle proprie competenze.
La Corte di merito ha ritenuto che la responsabilità nei fatti dei due infermieri (e dell’anestesista) emergesse dalle seguenti circostanze:
– la paziente era ricoverata per essere operata di calcolosi biliare e del coledoco;
– in attesa dell’intervento endoscopico, il giorno dei fatti si trovava presso il reparto di radiologia;
– pur non essendo ancora legata, il dott. X le aveva somministrato l’anestesia alla presenza dei due infermieri Y e Z;
– la paziente, in stato di incoscienza, era caduta dal lettino provocandosi le lesioni di cui al capo di imputazione.
Ha osservato la Corte che la responsabilità dei tre imputati (ai residui fini civili) si desumeva dal fatto che il posizionamento della paziente sui lettino, senza legatura, era stato effettuato da Y alla presenza del collega Z; l’anestesia era stata somministrata dal dott. X, pur non essendo ancora legata la paziente.
continua...
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