Capo V – Disposizioni relative agli atti
Art. 39.
Autenticazione della sottoscrizione di atti
1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell’ordine forense o da un consigliere da lui delegato.
Art. 40.
Copia dell’atto che surroga l’originale mancante
Nel caso previsto dall’articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell’atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell’originale distrutto, smarrito o sottratto.
Art. 41.
Atto ricostituito
1. Quando si procede a norma dell’articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull’atto ricostituito sono indicati gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
Art. 42.
Trasmissione a distanza di copia di atti
1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l’ufficio presso il quale l’atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 43.
Autorizzazione al rilascio di copia di atti
1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.
Art. 44.
Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall’articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all’autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l’uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l’ufficio presso il quale l’atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 45.
Relazione nel procedimento in camera di consiglio
1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.
Art. 45-bis.
Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza (1)
1. Nei casi previsti dell’articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell’imputato o del condannato all’udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza (2).
2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell’articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 7 gennaio 1998, n. 11.
(2) Il comma che recitava: “Nei casi previsti dell’articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell’imputato o del condannato all’udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.” è stato così modificato dall’art. 13, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Art. 46.
Esecuzione dell’accompagnamento coattivo
1. Il provvedimento che dispone l’accompagnamento coattivo è tramesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, all’organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all’interessato.
Art. 47.
Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse.
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell’articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall’interessato.
Art. 48.
Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.
2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.
Art. 49.
Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi
1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.
3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
Art. 50.
Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico
1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell’articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.
2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.
Art. 51.
Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti
1. Quando rileva l’esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all’amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l’autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello perché provveda alla scelta del personale idoneo (1).
2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici (2).
3. Nell’àmbito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello (3).
3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni (4).
(1) Il comma che recitava: “1. Quando rileva l’esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all’amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l’autorità giudiziaria ne fa richiesta al capo dell’ufficio giudiziario perché provveda alla scelta del personale idoneo.” è stato così modificato dall’art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168.
(2) Il comma che recitava: “2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell’ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell’ufficio giudiziario medesimo.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(3) Il comma che recitava: “3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell’articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall’ufficio tecnico erariale territorialmente competente.” è stato così sostituito dall’art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168.
(4) Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168
Art. 52.
Citazione dell’interprete
1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all’interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l’interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell’ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.
Art. 53.
Sanzione pecuniaria inflitta all’interprete nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l’ipotesi prevista dall’articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all’applicazione della sanzione pecuniaria.
Art. 54.
Copie degli atti da notificare
1. Quando l’atto da notificare viene trasmesso all’ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.
2. Tengono luogo dell’originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l’ufficio che ha emesso l’atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l’atto è trasmesso all’ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.
Art. 55.
Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo
1. Alla spedizione del telegramma previsto dall’articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.
2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall’articolo 149 comma 2 del codice, con l’indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell’ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.
Art. 56.
Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore
1. Ai fini previsti dall’articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.
2. Il difensore indica altresì se l’atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.
Art. 57.
Rifiuto di ricezione dell’atto notificato all’imputato detenuto
1. Gli atti che l’imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell’istituto a norma dell’articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l’imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.
Art. 58.
Informazione all’imputato detenuto legittimamente assente
1. Il direttore dell’istituto annota nel registro indicato nell’articolo 57 data, ora e modalità dell’informazione prevista dall’articolo 156 comma 2 del codice.
Art. 59.
Secondo accesso per la prima notificazione all’imputato non detenuto
1. Nel caso previsto dall’articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l’ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell’articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.
Art. 60.
Informazione dell’avvenuta notificazione all’imputato in servizio militare
1. Il comandante militare che ha provveduto all’informazione a norma dell’articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
Art. 61.
Documentazione delle nuove ricerche dell’imputato
1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell’articolo 159 del codice, ne fa relazione all’autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell’imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.
Art. 62.
Indicazione delle generalità del domiciliatario
1. Nell’eleggere il domicilio a norma dell’articolo 162 del codice, l’imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.
Art. 63.
Traduzione dell’avviso inviato all’imputato straniero all’estero
1. Ai fini di quanto dall’autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l’imputato risulta essere natoprevisto dall’articolo 169 comma 3 del codice, all’avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto .
Art. 64.
Comunicazione di atti
1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l’atto.
2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell’atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l’atto.
4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l’atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.
Art. 65.
Obblighi del difensore non iscritto nell’albo del circondario (1)
(1) L’articolo che recitava: “1. Il difensore che non è iscritto nell’albo del circondario dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta già dagli atti.
2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il procedimento, devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina.”3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l’elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l’autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del consiglio dell’ordine forense.” è stato abrogato dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.
Capo VI – Disposizioni relative alle prove
Art. 66.
Procedimento di esclusione del segreto
1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell’articolo 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.
2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato (1).
3. (…) (2).
(1) Il comma che recitava: “2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204 comma 2 del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.” è stato così sostituito dall’art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.
(2) Il comma che recitava: “3. Quando è stata confermata l’opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell’articolo 16 della legge 24 ottobre 1977 n. 801.” è stato abrogato dall’art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 67.
Albo dei periti presso il tribunale
1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2. Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia (1).
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell’articolo 371 comma 2 del codice.
(1) Comma così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
Art. 68.
Formazione e revisione dell’albo dei periti
1. L’albo dei periti previsto dall’articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, (1) dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall’albo.
3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell’albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall’articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio di perito.
(1) Le parole “dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura,” sono state soppresse dall’art. 210, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 69.
Requisiti per la iscrizione nell’albo dei periti
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l’iscrizione nell’albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall’estratto dell’atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
3. Non possono ottenere l’iscrizione nell’albo le persone:
a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall’articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;
c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell’albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l’arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.
Art. 70.
Sanzioni applicabili agli iscritti nell’albo dei periti
1. Agli iscritti nell’albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione dall’albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.
2. E’ disposta la sospensione dall’albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall’articolo 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.
3. E’ disposta la cancellazione dall’albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall’articolo 69 comma 3.
4. Competente a decidere è il comitato previsto 68.
Art. 71.
Procedimento per l’applicazione delle sanzioni
1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 70, il presidente del tribunale contesta l’addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell’articolo 68 comma 3.
Art. 72.
Reclamo avverso le decisioni del comitato
1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio professionale cui l’interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Art. 72-bis.
Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette
1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 29, L. 30 giugno 2009, n. 85.
Art. 72-ter.
Redazione del verbale delle operazioni
1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all’effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 29, L. 30 giugno 2009, n. 85.
Art. 72-quater.
Distruzione dei campioni biologici
1. All’esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell’articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l’immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 29, L. 30 giugno 2009, n. 85.
Art. 73.
Consulente tecnico del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.
Art. 74.
Perizia nummaria
1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d’Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.
2. Se l’autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine l’autorità rogante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e trasmette gli atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per l’espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per l’incidente probatorio.
Art. 75.
Scritture di comparizione
1. Nei procedimenti per falsità in atti, il giudice ordina la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio. Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
2. Il giudice può disporre che l’imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione facendo menzione dell’eventuale rifiuto dell’imputato stesso e di quant’altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.
Art. 76.
Consegna al perito di documenti o di altri oggetti
1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.
Art. 77.
Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti
1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria può essere autorizzato dal giudice a prelevare, dopo l’espletamento della perizia, armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione nonché alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati, sempre che tale attività non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione può essere concessa anche dopo che è stata disposta la confisca e la distruzione ovvero dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la perizia non ha avuto luogo.
2. Dopo il provvedimento di archiviazione perché è ignoto l’autore del reato ovvero dopo che la sentenza è divenuta inoppugnabile, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche per l’espletamento di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni.
3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della natura presunta della sostanza prelevata.
4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.
Art. 78.
Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero
1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell’articolo 238 del codice.
2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l’esame testimoniale dell’autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all’estero in contraddittorio.
Art. 79.
Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali
1. Le perquisizioni e le ispezioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.
Art. 80.
Esecuzione di perquisizioni locali
1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice (1).
2. Se non si può provvedere a norma dell’articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.
(1) Il comma che recitava: “1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell’articolo 157 comma 6 del codice.” è stato così sostituito dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 81.
Redazione del verbale di sequestro
1. Il verbale di sequestro contiene l’elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l’indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall’articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L’inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l’ufficio, dall’adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l’indicazione del procedimento al quale si riferiscono.
Art. 82.
Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.
3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell’articolo 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall’articolo 83 (1).
(1) Le parole: “della pretura o” sono state soppresse dall’art. 211, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 83.
Vendita o distruzione delle cose deperibili
1. La vendita delle cose indicate nell’articolo 260 comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.
3. L’autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.
Art. 84.
Restituzione delle cose sequestrate
(…) (1).
(1) L’articolo che recitava: “1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dall’autorità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell’interessato esente da bollo. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.
2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell’articolo 324 del codice. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.” è stato abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 85.
Restituzione con imposizione di prescrizioni
1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.
2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l’autorità giudiziaria provvede a norma dell’articolo 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.
Art. 86.
Vendita o distruzione delle cose confiscate
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione.
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All’affidamento dell’incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.
Art. 86-bis.
Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale (1)
1. I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d’uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, L. 15 febbraio 2012, n. 12.
Art. 87.
Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia (1)
(1) L’articolo che recitava: “1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell’articolo 264 comma 1 del codice è comunicato al ministero medesimo.
2. Il ministro di grazia e giustizia può disporre che le cose di cui è stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell’articolo 264 del codice.
3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte è stata disposta la confisca” è stato abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 88.
Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati
1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d’Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.
Art. 89.
Verbale e nastri registrati delle intercettazioni
1. Il verbale delle operazioni previsto dall’articolo 268 comma 1 del codice contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.
2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell’apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall’articolo 267 comma 5 del codice.
Art. 90.
Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura (1)
(1) L’articolo che recitava: “1. Le intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura sono eseguite presso gli impianti installati nella procura della Repubblica presso il tribunale.” è stato abrogato dall’art. 218, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Capo VII – Disposizioni relative alle misure cautelari
Art. 91.
Giudice competente in ordine alle misure cautelari
1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 212, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 92.
Trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare
1. L’ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all’organo che deve provvedere all’esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l’esecuzione.
Art. 93.
Deposito del verbale di interrogatorio
1. Il verbale dell’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Art. 94.
Ingresso in istituti penitenziari
1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.
1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All’atto del colloquio previsto dall’articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l’operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l’ausilio di un interprete, che l’interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti (1).
1-ter. L’autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del datore dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis (2).
1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria in essa contenuti (3).
2. Nondimeno, se si presenta nell’istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell’articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all’autorità giudiziaria competente.
3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell’ordine di esecuzione.
(1) Comma aggiunto dall’art. 23, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma aggiunto dall’art. 23, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(3) Comma aggiunto dall’art. 23, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 95.
Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell’internato per misura di sicurezza
1. Con l’ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell’istituto di custodia, salvo quanto previsto dall’articolo 286 del codice.
Art. 96.
Separazione degli imputati detenuti
1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l’autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell’istituto.
Art. 97.
Comunicazioni al servizio informatico
1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza.
2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell’istituto di custodia al quale il fermato o l’arrestato è consegnato.
3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.
Art. 97-bis.
Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari
1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l’accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l’imputato a raggiungere il luogo dell’arresto individuato a norma dell’articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte.
Art. 98.
Cessazione delle misure cautelari estinte
1. Quando l’imputato sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell’articolo 306 del codice, ordina al direttore dell’istituto di custodia l’immediata dimissione. L’ordine è trasmesso con urgenza.
2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura, il provvedimento previsto dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico ospedaliero dove l’imputato è ricoverato nonché alla polizia giudiziaria incaricata della custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 161 comma 3 del codice.
3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari o sottoposto alle misure del divieto o dell’obbligo di dimora, il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre che all’imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure. Nel caso della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la comunicazione della cessazione deve essere data, oltre che all’imputato, anche all’ufficio di polizia giudiziaria competente.
4. In caso di cessazione della misura del divieto di espatrio e delle misure interdittive, il giudice dispone la comunicazione del provvedimento all’imputato e, se del caso, rispettivamente, all’organo competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero a quello eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.
Art. 99.
Inammissibilità della richiesta di riesame
1. La disposizione dell’articolo 585 comma 5 del codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del codice.
Art. 100.
Trasmissione degli atti in caso di impugnazione
1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull’impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell’avviso della proposizione dell’impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.
Art. 101.
Termine per la decisione sulla richiesta di riesame
1. Nel procedimento previsto dall’articolo 309 del codice, se l’udienza è rinviata a norma dell’articolo 127 comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
2. Quando l’imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall’articolo 309 comma 10 del codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell’articolo 127 comma 3 del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell’imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.
Art. 102.
Domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione
1. La domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.
Art. 102-bis.
Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell’articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell’applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione.
Art. 103.
Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo
1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l’azione contro il condannato.
Art. 104.
Esecuzione del sequestro preventivo
1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92 (1).
(1) L’articolo che recitava: “Norme applicabili al sequestro preventivo. 1. Per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo, VI. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92.” è stato così sostituito dalla lettera a) del comma 9 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 104-bis.
Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo
1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente (1).
(1) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 9 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Capo VIII – Disposizioni relative alle indagini preliminari
Art. 105.
Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari
1. Con il regolamento previsto dall’articolo 206 comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.
Art. 106.
Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato
1. Nel caso previsto dall’articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.
Art. 107.
Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell’autore del reato
1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall’autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L’attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto.
2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l’esito delle indagini.
Art. 107-bis.
Denunce a carico di ignoti
1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.
Art. 108.
Denunce e altri documenti anonimi
1. Con regolamento del ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità di conservazione delle denunce anonime e degli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento.
Art. 108-bis.
Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato
1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall’articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.
2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.
Art. 109.
Ricezione della notizia di reato
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Art. 110.
Richiesta dei certificati
1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell’articolo 335 del codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall’articolo 688 del codice;
c) il certificato del casellario dei carichi pendenti (1).
2. (…) (2).
(1) La lettera che recitava: “c) il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato.” è stata così modificata dall’art. 53 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
(2) Il comma che recitava: “2. Fino alla entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1 lettera c) sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero” è stato abrogato dall’art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Art. 110-bis.
Richiesta di comunicazione delle iscrizioni
1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell’articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all’articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”. In caso contrario, risponde con la formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”
Art. 111.
Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere
1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all’autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.
Art. 112.
Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità
1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l’attività di indagine prevista dall’articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta (1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 21, L. 8 agosto 1995, n. 332. Il testo precedente, il cui primo periodo era stato sostituito dall’art. 4, comma ottavo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356, così disponeva: «La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l’attività di indagine prevista dall’articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 275 comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta».
Art. 113.
Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria
1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.
Art. 114.
Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore
1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Art. 115.
Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria
1. Le annotazioni previste dall’articolo 357 comma 1 del codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.
1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime (1).
2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell’articolo 357 del codice è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria.
(1) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 8, L. 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 116.
Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato
1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia secondo le modalità previste dall’articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l’identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l’ordine del procuratore della Repubblica.
2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.
Art. 117.
Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone
1. Le disposizioni previste dall’articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l’accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile.
Art. 118.
Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari
1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.
Art. 118-bis.
Coordinamento delle indagini
1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.
Art. 119.
Annotazione di atti del pubblico ministero
1. Per le annotazioni previste dall’articolo 373 comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 115 comma 1.
Art. 120.
Adempimenti conseguenti all’arresto o al fermo
1. Agli adempimenti previsti dall’articolo 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l’arresto o il fermo. Se l’arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all’ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall’articolo 389 comma 2 del codice.
Art. 121.
Liberazione dell’arrestato o del fermato
1. Oltre che nei casi previsti dall’articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l’applicazione di misure coercitive.
2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l’udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.
Art. 122.
Trasmissione della richiesta di convalida
1. Con la richiesta di convalida prevista dall’articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell’articolo 384 comma 1 del codice.
Art. 123.
Luogo di svolgimento dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio del detenuto
1. Salvo quanto previsto dall’art. 121 nonché dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l’udienza di convalida si svolge nel luogo dove l’arrestato o il fermato è custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 558 del codice. Nel medesimo luogo si svolge l’interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell’arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé (1).
(1) Articolo prima modificato dall’art. 51, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi così sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9.
Art. 124.
Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio
1. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l’assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito.
Art. 125.
Richiesta di archiviazione
1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio.
Art. 126.
Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione
1. Nel caso previsto dall’articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell’opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.
Art. 127.
Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale
1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l’azione penale o richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.
Art. 128.
Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
1. Nel caso previsto dall’articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti all’articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice.
Art. 129.
Informazioni sull’azione penale
1. Quando esercita l’azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l’autorità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’Ordinario della diocesi a cui appartiene l’imputato.
3. Quando esercita l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 20, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
Art. 130.
Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio
1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall’articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l’azione penale.
2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice
Art. 130-bis.
Separazione dei procedimenti in fase di indagine
1. Il pubblico ministero, prima dell’esercizio dell’azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell’articolo 18, comma 1, lettera e-bis), del codice (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Art. 131.
Deposito degli atti per l’udienza preliminare
1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell’udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell’articolo 419 comma 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.
Art. 131-bis.
Liberazione dell’imputato prosciolto
1. L’imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all’art. 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 154-bis.
Art. 132.
Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale
1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.
2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l’ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.
Art. 132-bis.
Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, e poi così sostituito dall’art. 2-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.
Art. 133.
Notificazione del decreto che dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell’articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all’udienza preliminare.
1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è ammesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (1).
(1) Il comma che recitava: “1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è ammesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.” è stato aggiunto dall’art. 3, L. 27 marzo 2001, n. 97 e poi così modificato dall’art. 1, comma 79, L. 6 novembre 2012, n. 190.