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Diritto di regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico relativamente alla sua quota parte di responsabilità interna

Cassazione civile sez. III, sentenza del 23/05/2019 n. 13950

Giugno 27, 2019 1:05 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Il caso riguardava la domanda di riforma della condanna, disposta in via solidale con il medico, della struttura ospedaliera privata in cui aveva operato il medico-chirurgo, e della conseguente statuizione in ordine al diritto di regresso riconosciuto alla struttura sanitaria nei confronti del medico relativamente alla sua quota parte di responsabilità interna.

Difatti in tal caso la Corte di merito, in accoglimento della domanda della struttura ospedaliera, ha accolto l’appello della struttura sanitaria e ha attribuito al solo medico l’obbligo di risarcire l’intero danno provocato alla paziente, derivante da una sua esclusiva condotta colposa non riconducibile a un difetto di organizzazione delle cure all’interno della struttura sanitaria.

Il presupposto fondamentale della domanda di manleva assicurativa, quando si tratta di obbligazioni solidali che derivano da un danno provocato da un’unica condotta colposa realizzatasi in un unico contesto di luogo e di tempo, come avviene nel campo della responsabilità sanitaria, non risiede tanto nella eventuale riforma della domanda di regresso accolta dal giudice di primo grado a favore di uno dei convenuti condannato in via solidale a risarcire il danno (o parte di esso) alla vittima, bensì nella conferma della sentenza di condanna dell’assicurato al risarcimento dell’intero danno preteso dall’attore che ha agito, rispetto alla quale la manleva assicurativa dell’assicurato condannato copre tutte le conseguenze coperte dal contratto assicurativo, anche se in ipotesi correlate al venir meno della solidarietà interna tra struttura sanitaria e medico curante.

Il titolo da cui origina l’obbligazione risarcitoria di natura solidale è infatti unico, proprio perchè il medico e la struttura sanitaria sono chiamati normalmente a rispondere del danno derivato dagli interventi effettuati sui pazienti dal medico all’interno della struttura di cui si è avvalso.


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