di S. Marinello
Rischio Sanità n. 47 – dicembre 2012
Appena consapevole del proprio stato di gravidanza, la gestante si era rivolta al medico chiedendo di essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari a escludere malformazioni del feto; la nascita di un bimbo sano era stata infatti rappresentata al sanitario come condizione imprescindibile per la prosecuzione della gravidanza; il dottore aveva proposto e fatto eseguire alla gestante il solo “tritest”, omettendo di prescrivere accertamenti più specifici al fine di escludere alterazioni cromosomiche del feto; successivamente, era nata la piccola, affetta da sindrome di Down. Nel bilanciamento tra il valore e la tutela della salute della donna e il valore e la tutela del concepito, l’ordinamento giuridico consente alla madre di autodeterminarsi, ricorrendone le condizioni richieste ex lege, a richiedere l’interruzione della gravidanza.
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