Tribunale Bologna, civile, sentenza 14 settembre 2012 n. 2344
Nella responsabilità medica, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte non preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, è configurabile a carico del medico una responsabilità risarcitoria – anche in assenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione – tutte le volte in cui il paziente subisca conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi.
È onere dell’attore dimostrare che dalla violazione del suo diritto al consenso informato sia effettivamente derivato un danno alla sua libertà di autodeterminazione, cioè che, se egli fosse stato correttamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario in questione.