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Diagnosi di normalità morfologica del feto sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito la visualizzazione nella sua interezza

Corte di Cassazione sez. III Civile, 8 marzo 2016 n. 4540

Marzo 24, 2016 12:20 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

In tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere a un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.

La prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l’interruzione di gravidanza.


continua...

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