Nella responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere a un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti
In caso di omessa informazione, il medico è responsabile per la lesione del diritto all’autodeterminazione della paziente, a prescindere dalla prova che quest’ultima avrebbe rifiutato di sottoporsi agli esami diagnostici se adeguatamente informata.
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