di S. Marinello
Rischio Sanità n. 48 – marzo 2013
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 14 febbraio 2013, ha affrontato e risolto la controversia relativa a una richiesta risarcitoria per danni subìti da un minore a sèguito della perdita del testicolo sinistro, conseguita a tardiva diagnosi di torsione del funicolo. Con l’entrata in vigore della legge 189/2912 si è posto il dubbio interpretativo che si fosse imposta una svolta nella definizione dei criteri di accertamento della responsabilità medica, finora consolidati nel senso dell’applicazione delle regole concernenti la responsabilità contrattuale. In questo senso è il riferimento all’art. 2043 c.c. contenuto nell’art. 3, co. 1° della citata l. n. 189/12 che ha indotto a dubitare della possibilità di continuare ad applicare in modo generalizzato i criteri di accertamento della responsabilità contrattuale, fino a far ritenere che “il legislatore sembra – consapevolmente e non per dimenticanza – suggerire l’adesione al modello di responsabilità civile medica come disegnato anteriormente al 1999, in cui, come noto, in assenza di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l’azione aquiliana” (Trib. Varese, n. 1406 del 26.11.12).
continua...
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