Nel risarcimento del danno derivante da cattiva gestione del parto e degli interventi successivi, il delimitare alla vita reale la misura del danno non patrimoniale non attiene alla personalizzazione, ma a un dato obiettivo, che influisce sul quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come danno parentale.
In questo senso il principio di personalizzazione è intrinseco o ontologicamente conformato alla lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravità secondo i criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del contenimento, ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio estrinseco, che è diretto a evitare proprio nel campo della categoria del danno non patrimoniale l’introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela, senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita rilevanti.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 22/09/2014 n. 19864