Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina soltanto le fattispecie
- di danno patrimoniale, nelle forme del danno emergente e lucro cessante ex articolo 1223 c.c.
- e di danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c. e 185 c.p.
La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cost. 233/2003 e Cass. S.U. n.26972/2008), deve essere interpretata rispettivamente nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica e come obbligo per il giudice di merito di tenere conto ai fini risarcitori di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall’evento danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta, approfondita ed esaustiva istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto della vicenda di danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
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