Qualora investano un medesimo fatto materiale, le giurisdizioni penali e civili, da una parte, e quella contabile, dall’altra, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, non rinvenendosi nel nostro ordinamento disposizioni che impongano la sospensione necessaria del processo di responsabilità amministrativa in pendenza di un processo penale, fermo restando che la determinazione del quantum risarcitorio intervenuto in altra sede (penale o civile) non vincola il giudice contabile.
E ciò in ragione del diverso oggetto e della diversa la finalità dell’azione di responsabilità amministrativa rispetto all’azione penale ed a quella risarcitoria avanzata in sede civile ovvero in sede penale dalle parti civili, differenze che impongono al giudice contabile la valutazione di elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli che hanno fondato il convincimento degli altri giudici, ma che non impediscono, tuttavia, al medesimo giudice, nella sua piena indipendenza ed autonomia, di trarre dai giudizi già celebrati dinanzi ad altre giurisdizioni, elementi utili di cognizione ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa, senza, peraltro, che rilevi il passaggio in giudicato o meno delle decisioni.
continua...
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