Tribunale Roma, sez. II civile, sentenza 13 dicembre 2010 n. 24315
La sussistenza di un danno come conseguenza immediata e diretta della mancata pur dovuta informazione, che si sostanzi in un aggravamento delle condizioni di salute del paziente rispetto alla fase precedente al subìto intervento chirurgico, costituisce presupposto imprescindibile ai fini della condanna al risarcimento dei danni conseguente dal mancato consenso informato fornito al paziente medesimo in sede di intervento. In ipotesi siffatte si rende necessaria la verifica in ordine alla sussistenza di eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, ovvero farmacologiche, sulle quali sia altresì mancata la dovuta adeguata informazione da parte del medico e della percentuale di possibilità che il paziente, correttamente informato, avrebbe optato per un diverso trattamento sanitario, nonché la valutazione della perdita di chance favorevoli correlate alla possibilità di esito positivo dell’intervento non posto in essere.
La fattispecie aveva per oggetto l’intervenuto accertamento in ordine alla necessarietà dell’eseguito intervento di cataratta, alla inesistenza di possibilità di interventi terapeutici o farmaceutici alternativi e alla circostanza che la posticipazione dello stesso avrebbe determinato un peggioramento delle condizioni della paziente medesima.