Danni derivanti da un’operazione
chirurgica e oneri probatori
In caso di domanda risarcitoria per danni derivanti da un’operazione chirurgica, dal punto di vista della dicotomia adempimento-inadempimento, l’attore -presunto danneggiato- deve allegare specificamente la mancata guarigione o l’aggravamento della patologia di ingresso e gli specifici profili di inadempimento del medico e/o della struttura nosocomiale; il medico e/o la struttura hanno l’onere della prova che l’inadempimento non vi è stato affatto o se vi è stato, non è dipeso da causa ad essi imputabile ovvero non è stato causa del danno; dal punto di vista del nesso causale, ove il giudice non sia in grado di accertare in modo certo e pieno, in base al principio del libero convincimento, la derivazione del danno dalla condotta del medico e/o della struttura, occorrerà verificare se in mancanza della condotta sanitaria censurabile -ovvero in presenza di una condotta più appropriata e omessa- i risultati -in termini di normalità applicata alla singola e complessiva fattispecie- sarebbero stati diversi e migliori per il paziente secondo il principio del più probabile che non.
Nel caso di specie, l’attrice ha del tutto omesso l’assolvimento dell’onere della prova, sotto il profilo della specifica allegazione dell’inadempimento del medico e pertanto la sua domanda è stata rigettata.
Tribunale di Roma sez. XIII, 14/07/2016