In caso di danni da vaccinazione obbligatoria, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio “del più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo -statistica delle frequenze di classe di eventi – cd. probabilità quantitativa -, ma riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto – cd. probabilità logica – .
Nella vicenda oggetto di decisione, è stata accolta la domanda presentata dal tutore del figlio, colpito da tetraparesi spastica, insufficienza mentale ed epilessia, atteso che la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione compiuta in Appello, laddove si era affermato che la patologia poteva essere ragionevolmente collegato alla vaccinazione antipolio.
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