di S. Marinello
Rischio Sanità n. 36 – Marzo 2010
In relazione a un’azione di risarcimento danni proposta nei confronti dei medici curanti dai genitori in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, di un minore nato con gravi malformazioni causalmente collegate alla somministrazione alla madre di farmaco con proprietà teratogene, senza il rispetto dell’obbligo di una corretta informazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10741/09, in virtù di una interpretazione basata sulla pluralità delle fonti nell’ordinamento civilistico e sulla clausola generale della centralità della persona, ha ritenuto che i danni da trattamento sanitario possono derivare al nascituro sia dalla violazione del principio del consenso informato che dalla prescrizione di farmaci dannosi e ciò perché il rapporto contrattuale (o da “contatto sociale”) della madre gestante con la struttura sanitaria o con il singolo medico è produttivo, oltre che di effetti nei confronti delle parti, anche di ulteriori effetti cd. protettivi nei confronti del concepito e dell’altro genitore, come terzi.
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