Danneggiati affetti da talassemia maior che hanno contratto il virus HCV a sèguito della trasfusioni con sangue infetto distribuito dal S.S.N.: tali controversie, concernendo lesioni del diritto soggettivo alla salute rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
In esecuzione delle leggi 222/2007 e 244/2007, il Ministero della salute ha emanato il regolamento 28 aprile 2009, n. 132, ed il decreto 4 maggio 2012, contenente i criteri per la definizione dei moduli transattivi con i soggetti che avevano agito per il risarcimento dei danni legati al suddetto contagio.
Gli appellanti hanno impugnato quest’ultimo decreto dinanzi al Tar Lazio.
Hanno poi presentato domanda per la stipula delle transazioni in questione, ma il Ministero ha adottato in data 12 marzo 2014 provvedimenti di non accoglimento della domanda di adesione alla procedura transattiva, per estinzione del diritto per prescrizione.
Gli appellanti hanno impugnato i dinieghi dinanzi al TAR di Lecce, che tuttavia, con la sentenza appellata (I, n. 132/2015), richiamando orientamenti (Cons. Stato, III, nn. 2760/2014, 1501/2014 e 2506/2013), ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sottolineando conclusivamente che “anche in questo giudizio si discute del diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento né attraverso atti regolamentari o generali né tantomeno attraverso provvedimenti, quali quelli in esame, particolari”.
Nell’appello, si prospettano sulla giurisdizione le seguenti argomentazioni, sostenendo che al caso di specie non si applichino i principi sul riparto della giurisdizione affermati da Cons. Stato, n. 1501/2014 (richiamata nella sentenza appellata):
continua...
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